LA COMPILAZIONE DEGLI ISA 2025 NEL MODELLO REDDITI PER L’ANNO 2024
Concordato preventivo biennale 2024-2025 e adesione al 2025-2026
Anche per il periodo d’imposta 2024 occorrerà allegare al modello Redditi 2025 gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), strumento volto a definire il grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità. Il punteggio ottenuto serve a dare accesso ai contribuenti, che risulteranno “affidabili”, a significativi benefici c.d. premiali, con l’esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti.
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 131055 del 17 marzo 2025. Oltre alla modulistica sono state approvate anche le istruzioni generali e quelle specifiche per i singoli ISA.
Per chi non avesse aderito nel biennio 2024-2025, potrà aderire concordato preventivo biennale 2025-2026 compilando il quadro P del modello ISA, senza possibilità per i soggetti forfetari (eliminata la sez. VI del quadro LM).
Concordato preventivo biennale 2024-2025
1) ha definito in via anticipata il reddito da dichiarare e il valore della produzione per gli anni 2024 e 2025, mentre per i soggetti forfetari il solo reddito per l’anno 2024;
2) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale di 10/10 (ad esclusione dei soggetti forfetari);
3) entro il 31/03/2025 ha potuto aderire alla sanatoria su base volontaria, c.d. “ravvedimento speciale”, per definire il quinquennio 2018-2022.
Questi contribuenti sono comunque tenuti a compilare gli ISA per l’anno 2024, allegati al modello Redditi 2025 (ad esclusione dei soggetti forfetari), in quanto, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. del 12 febbraio 2024, restano gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla presentazione dei modelli ISA.
Concordato preventivo biennale 2025-2026
Per i soggetti ISA che intendono aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 (e che non hanno aderito per il biennio 2024-2025), l’opzione avviene compilazione del quadro P degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che è parte integrante del modello Redditi 2025. Il modello si compone essenzialmente di quattro sezioni:
1) la prima riguarda le condizioni di accesso per le quali si deve assicurare l’assenza di debiti tributari o previdenziali, o la loro riduzione sotto i 5mila euro. All’interno di questa sezione si dovrà altresì confermare di non aver ricevuto condanne per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’art. 2621 del Codice civile, nonché dagli artt. 648- bis, 648-ter e 648-ter del Codice penale, negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Inoltre va dichiarato di non rientrare nell’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento. Infine viene richiesto se il contribuente rientra nella casistica eventi straordinari la cui identificazione è però demandata ad un emanando decreto ministeriale;
2) la seconda sezione richiede l’indicazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel 2024 nonché qualora dovuto del valore della produzione ai fini Irap. Si tratta però del reddito imponibile/valore della produzione, al netto di plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive, nonché dei redditi di partecipazione in soggetti di cui all’art. 5 del Tuir;
3) la terza sezione, contiene il calcolo della proposta di concordato, il cui dato verrà elaborato dal software e non richiede alcuna compilazione a cura del contribuente;
4) la quarta e ultima sezione richiede invece di barrare la casella per formalizzare eventualmente l’accettazione della proposta di concordato preventivo per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il termine per aderire è il 30 settembre 2025 (termine differito dalla precedente scadenza del 31 luglio).
I contribuenti forfetari sono esclusi a partire dal 2025.
Accesso ai benefici premiali
Dall’elaborazione del software emerge il livello di affidabilità, misurato in un punteggio che va da 1 a 10. I benefici sono stati riconosciuti a coloro che presentano un grado di affidabilità almeno pari a 8.
Con il provvedimento n. 176203/25 del 11.04.2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato - per il periodo d’imposta 2024 - i livelli di affidabilità fiscale raggiunti, ai quali si rendono applicabili i benefici premiali, che, come gli scorsi anni, possono anche tenere conto della media semplice dei punteggi delle annualità 2023 e 2024. Questo significa che se il contribuente aveva ottenuto un ottimo risultato sul 2023, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all’annualità 2024.
Perido 2024 |
Media 2023-2024 |
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9 |
9 |
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti del 2025 derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap per un importo non superiore a 50.000 euro annui e per la compensazione o il rimborso del credito Iva maturato nel 2026 o se infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2026 per un importo non superiore a 70.000 euro annui |
9 |
9 |
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative “di comodo” |
9 |
9 |
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo “redditometro”, art. 38 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato |
8,5 |
9 |
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici “analitico-induttivo”, art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/1973 e art. 54, co. 2, secondo periodo del D.P.R. 633/1972 |
8 |
8,5 |
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti del 2024 derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap per un importo non superiore a 20.000 euro annui e per la compensazione o il rimborso del credito Iva maturato nel 2025 o se infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2026 per un importo non superiore a 50.000 euro annui |
8 |
- - - |
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, co. 1 del D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, co. 1 del D.P.R. 633/1972 |
Per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 o vi aderirà per il biennio 2025-2026, raggiunge il punteggio massimo di affidabilità fiscale (voto 10/10) ed accede al regime premiale.
Adeguamento e attività di controllo
Come negli studi di settore, anche per gli ISA è possibile "adeguarsi", indicando ulteriori componenti positivi, finalizzati al miglioramento del proprio profilo di affidabilità, al fine di accedere al regime premiale e raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8.
Per individuare le posizioni a rischio di accertamento, sulla base del livello di affidabilità fiscale, orientarsi con questa tabella:
risultato |
Conseguenze / benefici |
Fino a 6 |
Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie) |
Superiore a 6 Inferiore a 8 |
Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione) |
Almeno 8
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Benefici: · anticipazione di un anno termine di decadenza accertamento |
Almeno 8 o 8,5 se media 2023-2024 |
Benefici: · esonero visto di conformità compensazione crediti fino € 20mila · esonero visto di conformità rimborso credito IVA fino € 50mila |
Almeno 8,5 o 9 se media 2023-2024 |
Benefici precedenti, con in più: · esclusione accertamenti su presunzioni semplici |
Da 9 a 10 |
Tutti i benefici precedenti, oltre a: · esonero visto di conformità compensazione crediti fino € 50mila · esonero visto di conformità rimborso credito IVA fino € 70mila · esclusione società non operative (di comodo) · esclusione accertamento sintetico (redditometro) |
Raccolta dei dati per i Clienti dello Studio
I Clienti dello Studio riceveranno a breve la scheda di richiesta informazioni, per raccogliere i dati “aziendali”, da inserire nel modello ISA. Lo Studio li completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli sull’affidabilità fiscale, accedendo anche al cassetto fiscale del contribuente.
Dall’elaborazione dei dati degli ISA per il 2024, si potrà anche conoscere la proposta del Fisco sul concordato preventivo biennale 2025-2026 ed accettare o ignorare tale proposta.
Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri
Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.
¡ Frontespizio
Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito; se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si barra la relativa casella e si indicano i mesi di attività svolta nel corso del periodo d’imposta.
Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° aprile 2025, dalla nuova codifica delle attività economiche ATECO 2025.
¡ Imprese multiattività
Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.
¡ Personale addetto all’attività
I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.
Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.
Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.
In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.
¡ Unità locali utilizzate per l’attività
¡ Elementi specifici dell’attività
I dati richiesti sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da un ISA all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione. Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.
¡ Beni strumentali
Il quadro è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre.
Per gli ISA revisionati il quadro è stato eliminato o semplificato.
¡ Dati per la revisione
In questo quadro vanno inserite le ulteriori informazioni utili per la successiva fase di aggiornamento dell’ISA; i dati sono i più vari e si riferiscono all’attività esercitata. Ad esempio per le attività di servizi viene richiesto l’ammontare dei costi sostenuti per la sicurezza, i costi sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale, il numero di ore dedicate alla formazione e ammontare dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
¡ Elementi contabili
Nel quadro F per le imprese e H per le attività professionali sono stati uniformati i dati contabili richiesti nel modello Redditi, con l’inserimento di alcuni ulteriori righi.
E’ bene ricordare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir. Tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06 e F08) e alle rimanenze finali di magazzino (F07 e F9). Anche i contribuenti che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.
Le imprese che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, o viceversa, devono barrare una delle due caselle del rigo F29.
¡ Valore dei beni strumentali
Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:
- il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;
- il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva, da indicare anche nel campo 2 “di cui”; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente al riscatto per l’acquisto;
- il valore del bene, al momento di immissione, per i beni in comodato.
In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/365 giorni). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.
Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.
¡ Note aggiuntive
Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso o la criticità delle informazioni storiche fornite precaricate.
¡ Concordato preventivo biennale 2025 - 2026
Il quadro P è rivolto ai soggetti che intendono aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 e contiene i dati necessari per determinare il “reddito proposto” su ciascun periodo del biennio, oltre a esaminare, come negli anni precedenti, il livello di affidabilità fiscale per il periodo 2024.
Non sono interessati alla compilazione coloro che hanno già aderito al concordato preventivo 24-25.
Per conoscere il calcolo della proposta si compilano i seguenti righi:
- al rigo P01, ai fine della verifica delle condizioni di accesso, il contribuente è tenuto ad attestare di non avere debiti tributari oppure di aver estinto, entro il 31/10/2025, quelli d’importo pari o superiore a euro. 5.000 per tributi amministrati dall’Agenzia Entrate (compresi interessi e sanzioni) o per contributi previdenziali definitivamente accertati (sentenza irrevocabile/atti non impugnabili);
- il rigo P02 evidenzia l’assenza di cause di esclusione, cioè di una delle seguenti situazioni:
· omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione al periodo d’imposta 2021 e/o 2022 (in presenza del relativo obbligo);
· condanna per un reato di cui al D.Lgs n. 74/2000 (reati tributari), all’art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali) o agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 cod. penale (riciclaggio e autoriciclaggio) commessi nei tre periodi d’imposta dal 2021 al 2023.
- il rigo P03 accoglie il codice corrispondente agli eventi straordinari.
- il rigo P04 accoglierà i risultati del reddito d’impresa 2024, con riferimento agli artt. 56 del Tuir per i redditi in contabilità ordinaria e art. 66 per le imprese minori in semplificata. Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate e quindi ridotto (-) dalle plusvalenze se non rateizzate e dalle sopravvenienze attive ed aumentato (+) dalle minusvalenze e dalle perdite su crediti. Per i redditi di lavoro autonomo si fa riferimento all’art. 54, co. 1 del Tuir al netto di plusvalenze e minusvalenze.
- nel rigo P05 il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap per il periodo d’imposta 2024, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze.
- i righi da P06 a P09 vengono sviluppati in seguito all’elaborazione degli ISA riportando:
· il reddito proposto proposto ai fini del concordato preventivo biennale per i periodi 2025 e 2026, con un limite minimo di 2.000 euro;
· il valore della produzione proposto ai fini del concordato preventivo per i periodi 2025 e 2026, con un limite minimo di 2.000 euro.
Una volta conosciuta la proposta, il contribuente potrà decidere, alternativamente:
a) di aderire alla proposta barrando il quadro P con espressa accettazione nel rigo P10;
b) di non aderire alla proposta di concordato preventivo biennale presentando il solo ISA 2025 senza il quadro P.
Rinvio per approfondimento
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del sito web www.studioansaldi.it
20/05/2025